Seppure siano vari i presupposti che ad essa danno origine, possiamo individuare con sufficiente generalità un unico concetto di doppia imposizione: si parla di d. i. ogniqualvolta i presupposti impositivi di due o più Stati si sovrappongono, e dunque la stessa ricchezza viene assoggettata ad imposta due o più volte. La collaborazione tra i diversi Paesi e le loro rispettive amministrazioni, volta a scongiurare la doppia imposizione, non è storia recente; essa vede infatti la luce, in una formulazione che possiamo definire “moderna”, agli inizi del XX secolo. Esiste un unico metodo di risoluzione delle controversie fiscali internazionali che sia stato oggetto esplicito di disposizioni convenzionali bilaterali, e questo prende il nome di procedura amichevole o mutual agreement procedure. La procedura amichevole si manifesta in una serie di trattative tra le rispettive Amministrazioni che costituisce, come appena enunciato, un metodo secondario di applicazione della Convenzione. Tale criterio può dunque essere ricondotto nell’alveo delle forme di tutela e protezione previste dai singoli Stati nei confronti dei propri cittadini, anche se non può di fatto risolversi in un procedimento di tipo giurisdizionale che sfoci a sua volta in una decisione con efficacia di cosa giudicata.

La procedura amichevole nelle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione

Marseu, Tommaso
2013/2014

Abstract

Seppure siano vari i presupposti che ad essa danno origine, possiamo individuare con sufficiente generalità un unico concetto di doppia imposizione: si parla di d. i. ogniqualvolta i presupposti impositivi di due o più Stati si sovrappongono, e dunque la stessa ricchezza viene assoggettata ad imposta due o più volte. La collaborazione tra i diversi Paesi e le loro rispettive amministrazioni, volta a scongiurare la doppia imposizione, non è storia recente; essa vede infatti la luce, in una formulazione che possiamo definire “moderna”, agli inizi del XX secolo. Esiste un unico metodo di risoluzione delle controversie fiscali internazionali che sia stato oggetto esplicito di disposizioni convenzionali bilaterali, e questo prende il nome di procedura amichevole o mutual agreement procedure. La procedura amichevole si manifesta in una serie di trattative tra le rispettive Amministrazioni che costituisce, come appena enunciato, un metodo secondario di applicazione della Convenzione. Tale criterio può dunque essere ricondotto nell’alveo delle forme di tutela e protezione previste dai singoli Stati nei confronti dei propri cittadini, anche se non può di fatto risolversi in un procedimento di tipo giurisdizionale che sfoci a sua volta in una decisione con efficacia di cosa giudicata.
2013-02-19
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14247/10846